
Articolazione degli uffici
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO ESPORTAZIONE BARI
L’Ufficio Esportazione istituito presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari è deputato all’Arte Contemporanea, pertanto convalida le autocertificazioni per l’esportazione delle opere contemporanee.
Previa specifica autorizzazione da parte della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del MiBACT, l'Ufficio rilascia le autorizzazioni all'uscita temporanea di beni aventi più di settant'anni, per manifestazioni quali mostre ed esposizione di alto interesse culturale.
Gli Uffici di Esportazione sono stati istituiti e disciplinati dal Capo IV del R.D. 3164 del 31.12.1923 e dal D.P.R. n. 865 del 28.07.1967, rivestono la funzione di controllo sulla circolazione dei beni in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Autorizzano l’esportazione di opere ovvero la vietano per quei beni la cui uscita dal territorio nazionale costituirebbe un danno per il patrimonio culturale nazionale.
Compiti ed attività
L’Ufficio Esportazione di questa Soprintendenza si occupa delle procedure inerenti l’art. 65, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, il quale prevede che non sia soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d): le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni.
L’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.