
Articolazione degli uffici
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise è una delle 14 Soprintendenze istituite nei capoluoghi di regione quali organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo. E’ stata istituita nel 1963 come Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo e il Molise fino a tutto il 1992. Dal 01/01/1993 la circoscrizione territoriale del Molise acquista autonomia con l’istituzione della Soprintendenza Archivistica del Molise con sede in Campobasso.
Con il DPCM 171 del 29 agosto 2014 artt. 31 e ss, vengono nuovamente unificate le circoscrizioni territoriali e la Soprintendenza viene nuovamente unificata con la denominazione Soprintendenza Archivistica dell’Abruzzo e del Molise con sede a Pescara ed una sezione operativa a Campobasso fino al 2015 quando con l’entrata in vigore del DM del 23 gennaio 2016, n. 44, esse sono divenute Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, articolate in 3 aree funzionali, assumendo anche le funzioni di tutela dei beni librari non statali, attribuite fra il 1972 e il 2015 alle Regioni a statuto ordinario (ex D.L. 78/2015 ovvero L. n.125/2015 art. 16 comma 1 sexies).
Pertanto, attualmente la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, svolge compiti di vigilanza e di tutela nei confronti dei beni archivistici e librari appartenenti a soggetti pubblici territoriali non statali e di quelli appartenenti a soggetti privati e dichiarati di interesse culturale. Opera attraverso tre aree funzionali l'organizzazione e il funzionamento, il patrimonio archivistico e il patrimonio bibliografico.
Le Soprintendenze svolgono la propria attività sulla base del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 22 gen. 2004, n. 42 e successivi aggiornamenti) e dei regolamenti organizzativi del Ministero. Per quanto riguarda questi ultimi ci si riferisce in particolare al DPCM 171/2014 e successive modifiche, al DM 44 del 23/1/2016 (pubbl. GU 59 del 11/3/2016). Rimane tuttora in vigore la Legge archivistica d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409 per alcuni articoli, e precisamente quelli indicati nell'allegato 1 del d.lgs 1 dic. 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore ecc.).
Compito primario è la tutela e valorizzazione, art. 36 del DPCM 171/2014 nell'ambito della circoscrizione regionale, su una grande varietà di complessi documentari di interesse storico, e precisamente tutti quelli compresi nell'accezione di "non statali" appartenenti a:
a) enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni)
b) enti pubblici non territoriali (ad esempio camere di commercio, università, istituti scolastici, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, agenzie delle entrate, agenzie ex fiscali, agenzie regionali per la protezione ambientale, Banca d’Italia, INPS, INAIL, ACI, e molti altri)
c) privati, sia persone fisiche e famiglie, sia persone giuridiche (ad esempio imprese sia individuali che collettive, fondazioni, partiti politici, sindacati ecc.).
Gli archivi e singoli documenti appartenenti a soggetti pubblici di cui alle lettere a) e b) e a soggetti privati (lettera c), quando per questi ultimi sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 13), sono tutti definiti come beni culturali (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10). Si precisa, per quanto concerne gli archivi e singoli documenti appartenenti a privati, che presupposto della dichiarazione di interesse culturale è che essi rivestano "interesse storico particolarmente importante", locuzione introdotta dal codice dei beni culturali e sostanzialmente equivalente a quella di "notevole interesse storico" in uso nella precedente legislazione archivistica (d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409, art. 36).
Per completezza aggiungiamo che, per quanto riguarda invece gli archivi e singoli documenti appartenenti allo Stato, anch'essi rientrano ipso iure nella categoria dei "beni culturali", e gli istituti preposti alla loro conservazione e vigilanza sono gli Archivi di Stato, organi periferici dell'amministrazione archivistica italiana, al pari delle Soprintendenze archivistiche, ma con funzioni diverse.
A seguito dell'intesa stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il e la Conferenza episcopale italiana del 18 aprile 2000 (alla quale è stata data esecuzione con il d.p.r. 16 mag. 2000, n. 189) la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise collabora inoltre con le istituzioni ecclesiastiche per la tutela e la salvaguardia dei loro archivi (ad esempio vescovili, capitolari, parrocchiali).
Per quanto riguarda l'attività di valorizzazione, essa in base alla riforma costituzionale del 2001 è affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Il Codice dei beni culturali stabilisce che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, e lo stesso codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione, mentre le regioni esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto di tali principi (art. 7).
Contatti
In questa struttura
Orari al pubblico
Martedì: 08:00 - 14:00
Mercoledi: 08:00 - 17:30
Giovedì: 08:00 - 14:00
Venerdì: 08:00 - 14:00
Sabato: Chiuso
Domenica: Chiuso