URL copiato con successo
Apollo e Dafne

Accesso civico semplice


Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022

Accesso civico semplice

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

                      Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013

                   (Accesso civico a dati e documenti)

 

 

L' accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.

Scarica  modulo di  richiesta accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Ministero della cultura.
 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - MiC è la Dott.ssa Marina Giuseppone 
DM 13.01.2023 n.9, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio al n. 182.

 

FAQ – SITO DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Contenuto inserito il 29-09-2021 aggiornato al 06-03-2023