
Enti controllati
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio + Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali: SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE
La SAIA svolge la sua attività secondo le disposizioni degli articoli 10 e 11 della Legge n. 118 del 16 marzo 1987.
RICERCA: La SAIA ha in concessione dal Ministero della Cultura Ellenico le principali ricerche archeologiche italiane in Grecia e svolge progetti in collaborazione con istituzione greche. Sostiene ricerche individuali, di istituzione italiane e internazionali mettendo a disposizione la biblioteca e gli archivi, gli alloggi delle sedi di Atene, Creta e Lemno, richiedendo alle autorità greche permessi di studio e pubblicazione.
DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE RICERCHE: La SAIA organizza seminari, convegni, conferenze, presentazioni di volumi. Pubblica articoli, saggi e l'edizione finale di ricerche nell'Annuario, nei Supplementi dell'Annuario e nelle Monografie.
FORMAZIONE: Presso la SAIA oltre alla Scuola di Specializzazione in Archeologia, sono attive borse di ricerca post-dottorato e/o perfezionamento, programmi per gli allievi delle scuole di dottorato italiane, tirocini per studenti universitari e laureati (Erasmus Plus).
2018: € 694.227,00 capitolo 4132 PG 1 e PG 3 - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19; Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge n. 155 del 16 aprile 1989)
2019: € 696.254,00 capitolo 4132 PG 1 e PG 3 - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19; Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge n. 155 del 16 aprile 1989)
2020: € 696.254,00 capitolo 4132 PG 1 e PG 3 - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19; Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge n. 155 del 16 aprile 1989) € 20.000,00 Cap. 7630 PG. 1 Contributo DG Archivi a fronte della Convenzione Rep. n. 1 del 5 agosto 2020 restauro documentazione presso la sede di Atene
2021: € 696.254,00 capitolo 4132 PG 1 e PG 3 - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP – (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19; Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge n. 155 del 16 aprile 1989)
2022: € 353.254,00 Capitolo 4132 PG 1 - somma da assegnare alla Scuola Archeologica Italiana di Atene – spese per il personale a tempo indeterminato - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP – (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19; Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge n. 155 del 16 aprile 1989)
€ 343.000,00 Capitolo 4132 PG 3 - somma da assegnare alla Scuola Archeologica Italiana di Atene – spese per il funzionamento - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP – (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19; Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge n. 155 del 16 aprile 1989)
€ 258.000,00 capitolo 8281 piano gestionale 33 AF 2022 conservazione fondi lettera F 2020 contributo per il recupero e messa in sicurezza degli edifici del complesso della “Casa della Missione” della SAIA a Festòs (Creta)
2023: € 353.254,00 Capitolo 4132 PG 1 - somma da assegnare alla Scuola Archeologica Italiana di Atene - spese per il personale a tempo indeterminato - Contributo annuale ordinario da parte della DG ABAP - (Legge 16 marzo 1987 n. 118 art. 19)
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Consiglio di Amministrazione (atto di nomina DM Rep. n. 379 del 31 luglio 2020)
Presidente: Prof. Emanuele Papi, Direttore della SAIA - Compenso annuo: € 65.349,84 lordo (indennità Direttore Istituto di Cultura all’Estero) - Compenso annuo: € 65.349,84 lordo (indennità Direttore Istituto di Cultura all’Estero)
Consiglieri - Incarichi a titolo gratuito eccetto spese di missione ex DL 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 6 commi 1 e 3
Dott. Luigi La Rocca – MiC
Dott.ssa Giovanna Boda – MUR
Dott.ssa Claudia Colaiacomo – MEF
Consigliere di Ambasciata Paolo Andrea Bartorelli – MAE
Esperti:
Prof. Massimo Osanna –MiC
Prof. Maria Luisa Catoni – MUR
Componenti Consiglio scientifico:
Prof. Paolo Militello - SAIA
Prof. Giuliano Volpe - SAIA
Incarichi a titolo gratuito eccetto spese di missione ex DL 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 6 commi 1 e 3
Collegio dei Revisori dei Conti (atto di nomina DM Rep. n. 176 del 28 marzo 2019)
Dott. Stefano Mangogna - componente effettivo del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di presidente.
Dott. Antonio Parente - componente effettivo del Ministero della Cultura - Compenso annuo: € 1.254,99 lordo (+Irap 8,50%)
Ing. Mauro Massulli - componente effettivo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Dott. Stefano Maurizi – componente supplente del Ministero della Cultura
Dott.ssa Lorenza Filippi - Componente supplente del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Dott.ssa Marina Cuneo - componente supplente del Ministero dell'economia e delle finanze
Risultati di bilancio
Anno 2019 Euro - 89.481,61
Anno 2020 Euro +159.026,44
Anno 2021 Euro + 29.337,95
Allegati

(Pubblicato il 27/09/2022 - Aggiornato il 27/09/2022 - 67 kb - pdf)