
Enti controllati
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Direzione Generale Bilancio - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Attività
La Biennale svolge attività nel settore della cultura attraverso un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) e da sei settori coordinati con l’ASAC, finalizzati allo sviluppo dell’attività permanente di ricerca nel campo dell’architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, del teatro e della danza.
Funzioni
La Biennale svolge attività nel settore della cultura attraverso un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) e da sei settori coordinati con l’ASAC, finalizzati allo sviluppo dell’attività permanente di ricerca nel campo dell’architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, del teatro e della danza.
Contributo Cinema 2022 Cap. 8599 Euro 13.500.000,00;
Contributo Teatro 2022 Cap. 6623 Euro 1.114.807,32;
Contributo Danza 2022 Cap. 6624 Euro 320.982,00;
Contributo Musica 2022 Cap. 6622 Euro 1.040.000,00;
Contributi DG Educ. ric e ist cult Cap. 2570 Euro 16.396.775,30;
Convenzione Padiglione Italia 2022 Cap. 7707 Euro 600.000,00;
Convezione Progetto Speciale ASAC - Archèus 2022 Euro 98.000,00.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
IL Presidente ed il CdA sono formalmente nominati con decreto del Ministro della cultura.
Il Presidente viene scelto dal MIC sentite le Commissioni permanenti di Camera e Senato.
Un consigliere del CdA è nominato in rappresentanza del MIC (ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs n.19/1998)
Componente designato dal MIC: Claudia Ferrazzi
AMMINISTRATORE DELL’ENTE
Consiglio di Amministrazione (nominato con D.M. 28.02.2020)
Nominativi
Presidente CDA: Roberto Ciccutto (nominato D.M. 19.02.2020) - Trattamento economico complessivo € 130.500,00
Componente CDA: Luigi Brugnaro* - Trattamento economico complessivo € 9.000,00
Componente CDA: Luca Zaia* - Trattamento economico complessivo € 9.000,00
Componenti CDA: Claudia Ferrazzi - Trattamento economico complessivo € 9.000,00
*ha rinunciato al compenso con decorrenza dall’inizio del mandato
(importi approvati con decreto inteministeriale MIBACT – MEF 1.08.2012)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (nominato con D.M. MEF di concerto con il MIC 26.04.2022)
Presidente: Pasqualino Castaldi € 16.500,00 (rappresentante MEF)
Revisori effettivi: Ines Gandini € 13.700,00
Angelo Napolitano € 13.700,00
(iscritti nel registro dei revisori e designati dal MIC)
Revisore supplente: Clotilde Ocone (rappresentante MEF)
(importi approvati con decreto inteministeriale MIBACT – MEF 8.05.2020)
Risultati di bilancio
Anno 2020 Euro -431.640,00
Anno 2021 Euro 6.753.824,00
Anno 2022 Euro 13.833.374,00