
Enti controllati
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
A norma dell’art. 3 dello Statuto: “la Fondazione provvede alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, con i relativi parchi e giardini, di cui abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli elenchi redatti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 578 del 1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003. La Fondazione provvede a destinare i predetti immobili a: biblioteche, sale di lettura, musei, luoghi espositivi per mostre d’arte. La Fondazione promuove studi e pubblicazioni e sostiene le attività di carattere istruttivo ed educativo, finalizzate alla conoscenza e fruizione delle ville vesuviane, nei campi del turismo e dello spettacolo ed in ogni altro campo che sia attinente ai compiti istituzionali.”
2019 € 50.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. Rep. n.193 del 5 aprile 2018
2020 € 600.000,00 capitolo 4523 PG 1 - Contributo annuale straordinario da parte della DG ABAP (Legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 386)
€ 25.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. Rep. n.578 del 11 dicembre 2019
€ 50.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. Rep. n.470 del 20 ottobre 2020 lettera a) Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact
€ 50.000,00 Contributo ex art. 1, comma 317 della legge 27 dicembre 2017, n.205 D.M. Rep. n.470 del 20 ottobre 2020 lettera b) Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact
2021 € 600.000,00 capitolo 4523 PG 1 - Contributo annuale straordinario da parte della DG ABAP (Legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 386).
€ 3.164,16 DM 26 giugno 2020 n.297 Fondo emergenze musei
€ 14.405,34 DM 26 giugno 2020 n.297 Fondo emergenze musei
2022 € 600.000,00 capitolo 4523 PG 1 - Contributo annuale straordinario da parte della DG ABAP (Legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 386).
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Collegio dei revisori dei conti:
Fabia Cecere membro effettivo
Pietro Polo Mauro membro effettivo
Rossella Merola membro supplente (DM 6 luglio 2018)
Trattamento economico complessivo: € 3.999,60 lordi + gettone di presenza €.27,00 (Delibera Consiglio di gestione 3 giugno 2015).
AMMINISTRATORE DELL’ENTE
Direttore Generale: Arch. Paolo Lorenzo Romanello
Trattamento economico complessivo € 40.000,00 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di 24 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2018.
Consiglio di gestione (atto di nomina 24/9/2018) - Incarichi a titolo gratuito ex D.Lgs. 78/2010 :
Presidente: Prof. Gianluca Del Mastro
Consigliere: Giuseppe Angelone
Consigliere: Giuseppina Auricchio
Consigliere: Rosa Vitanza
Risultati di bilancio
Anno 2018 Euro - € 588.070,00
Anno 2019 Euro - € 204.124
Anno 2020 Euro + € 211.835
Allegati

(Pubblicato il 08/06/2022 - Aggiornato il 08/06/2022 - 230 kb - pdf)