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Apollo e Dafne

Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022

Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autoriz.Concessione in uso di beni culturali in consegna ad amministrazioni dello stato, regioni o altri enti pubblici territoriali

Responsabile di procedimento: GALEANDRO FABIO
Responsabile di provvedimento: MERCURI LUCA

Descrizione

Istanza di richiesta in concessione da parte dell'utenza esterna, di beni culturali in consegna ad amministrazioni dello Stato. L’autorizzazione viene rilasciata successivamente alla presentazione di una domanda il cui modello può essere scaricato dal sito web dell’Istituto, o richiesto all’Ufficio competente. Il richiedente dovrà dichiarare le sue generalità, la tipologia del prodotto da realizzarsi, le finalità di utilizzazione, nonché tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta. La richiesta viene valutata per verificare la completezza e correttezza dei dati indicati. Nel caso in cui siano necessarie delle integrazioni, a causa di richieste irregolari o incomplete, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente, tramite mail o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. La durata del procedimento (sia per le richieste relative alla concessione d’uso ex art 106 D. Lgs. 42/2004, sia per quelle relative all’utilizzo strumentale, precario e alla riproduzione dei beni culturali ex art. 107 D. Lgs.42/2004) è di 90 gg. ai sensi del DPCM n. 271 del 22/12/2010. Entro questi termini l’Amministrazione comunica per iscritto l'esito al richiedente. Previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti, e previo pagamento dei corrispettivi dovuti, viene rilasciata l’autorizzazione, che è incedibile e non trasferibile, rilasciata in via non esclusiva, per una sola volta.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90

Riferimenti normativi

art.106, co.2-bis, d.lgs.22/01/2004, n.42

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